Art. 7-viciesbis — Disposizioni in materia di acque potabili
1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purche' specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2.
Testo vigente dal 2 aprile 2005
