L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.

Testo vigente dal 2 aprile 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7~art7quaterdecies · fonte del testo

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