Art. 16-bis — Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa
1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa' di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
