Art. 9-tricies — Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016

E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma e' curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo:

  • a)e' autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;
  • b)conferisce, secondo le modalita' stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attivita' di cui al presente articolo. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo

Testo vigente dal 24 dicembre 2019

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