Art. 13-septies — Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR

((All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.)) ((All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi".)) ((La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.)) ((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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