Art. 3-quater — Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Per le medesime finalita' del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalita', anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. 4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata

Testo vigente dal 8 maggio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-05;25~art3quater · fonte del testo

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