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Miscellanea
Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia
Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315
Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari
- Aggiornato al
- 2 marzo 2005
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della…
- Art. 2All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente…
- Art. 3E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del…
- Art. 4All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente…
- Art. 5E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del…
- Art. 6All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si…
- Art. 7Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente…
- Art. 8Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale…
- Art. 9La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n…
- Art. 10Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti…
- Art. 11Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella…
