Art. 39-sexies — Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta Delle somme giocate
I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita' solidale di cui al comma 1.
Testo vigente dal 1 gennaio 2007
