Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Per gli interventi conseguenti alle attivita' previste al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attivita' di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonche' connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi e' attribuito al Ministro della giustizia.
Testo vigente dal 30 agosto 2000
