Art. 2-bis — Strumenti didattici innovativi nelle università

Allo scopo di fornire alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:

  • a)la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle universita';
  • b)la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;
  • c)la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e comunicazione delle iniziative. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Testo vigente dal 23 agosto 2005

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115~art2bis · fonte del testo

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