Art. 20-ter — Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa
All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle societa' di mutuo soccorso e sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi";
- b)al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorita' governativa assoggetta anche le societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalita' mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformita', la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorita' governativa, puo' assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di verbale".
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
