Art. 01 — Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
