Art. 5-bis — Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, e' di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2".
Testo vigente dal 6 dicembre 2017
