Art. 3-octies — Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori
Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il 15 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022".
Testo vigente dal 1 marzo 2022
