Art. 32 — Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni

All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: «19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da cinque a trenta giorni». All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Se il cliente e' cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, e' acquisita copia del titolo di soggiorno di cui e' in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validita'»;
  • b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perche' oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia. 1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto e' commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacita' di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».

Testo vigente dal 11 aprile 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari