Art. 30 — Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali
All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «della forza o di altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale,».
Testo vigente dal 11 aprile 2025
