Art. 5-ter — Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza
((Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilita' genitoriale per ricevere informazioni e orientamento)).
Testo vigente dal 17 dicembre 2025
