Art. 5-ter — Sicurezza di edifici istituzionali
Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1' accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le attivita' di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 maggio 2004
