Art. 15 — Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.";
  • b)al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";
  • c)al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";
  • d)al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.

Testo vigente dal 9 febbraio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art15 · fonte del testo

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