Art. 26-quater — Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente". Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

Testo vigente dal 30 marzo 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art26quater · fonte del testo

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