Art. 6-ter — Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni
((All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia puo' essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati")).
Testo vigente dal 14 maggio 2025
