Art. 3-bis — Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni
((Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacita' amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta unita' e' subordinato, fino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza)).
Testo vigente dal 14 maggio 2025
