La carente illustrazione delle ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale determina la manifesta inammissibilità delle questioni. ( Precedenti: O. 156/2022 - mass. 44941; S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Siracusa in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost. - dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, che - nello stabilire il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dieci per cento di quanto dovuto - prevede lo stanziamento di 160 milioni di euro, una riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute, qualora l'ammontare delle istanze ecceda l'impegno finanziario complessivamente autorizzate e l'omissione del rimborso, in caso di esaurimento dei fondi. Il giudice a quo non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le somme stanziate dalla norma censurata sarebbero incapienti in rapporto alle istanze di rimborso, apprezzamento che invece assume priorità logica rispetto alle questioni sollevate, posto che i detti limiti all'integrale soddisfazione delle pretese di rimborso operano solo in caso di insufficienza delle risorse finanziarie).
Art. 16-octies Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno · Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.