Art. 25-ter — Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari
Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonche' di procedere al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute
Testo vigente dal 1 marzo 2020
