Art. 17-bis — Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021. 2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti"
Testo vigente dal 1 marzo 2020
