Capo V – Disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche
- Art. 7 — Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento
- Art. 8 — Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille