Art. 11-bis — Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 8 dicembre 2012
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1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11- bis del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost., al principio di ragionevolezza, agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis ), 12, 13, 19, 41 e 65 dello statuto friulano e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 dello statuto sardo - in quanto, omettendo di richiamare, oltre alle forme, i limiti imposti dalle fonti di autonomia all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge da parte degli enti ad autonomia differenziata, nonché prescrivendo che questi ultimi attuino le disposizioni anziché i principi del medesimo decreto, o tralasciando di prevedere espressamente la salvezza degli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale, disporrebbe che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge debba avvenire anche nel caso in cui le stesse contrastino con gli statuti delle ricorrenti o con le relative norme di attuazione, con la conseguente inidoneità della censurata clausola di salvaguardia a tutelare effettivamente le autonomie speciali. Invero, la norma de qua stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni del decreto-legge agli enti ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui singole disposizioni statuiscano espressamente in senso contrario. Tale interpretazione, col sancire la piena idoneità dell'art. 11- bis a garantire le prerogative degli enti ad autonomia differenziata, esclude che esso imponga alle ricorrenti di attuare disposizioni che contrastino con i loro statuti o con le relative norme di attuazione. - Sull'interpretazione dell'impugnato art. 11- bis del d.l. n. 174 del 2012, v. la citata sentenza n. 219/2013.
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali · Art. 148 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art11bis · fonte del testo
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