Art. 13-ter — Misure per la città di Venezia
Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: "a presiederlo," sono inserite le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze,". Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 7, comma 3, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non piu' di due volte";
- b)all'articolo 14:
- 1)al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La durata dell'incarico dei direttori di settore non puo' eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati";
- 2)il comma 3 e' abrogato;
- c)all'articolo 17, comma 2, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non piu' di due volte".
Testo vigente dal 15 agosto 2015
