Art. 6 — Eccezioni opponibili
All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale e' avvenuta la scritturazione, l'emittente puo' opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
Testo vigente dal 17 marzo 2023
