Alle famiglie dei sette marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria) e' concessa una speciale elargizione stabilita in lire 150 milioni per ciascuna famiglia. La speciale elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' corrisposta:

  • a)alle vedove ed ai figli ovvero alle madri di figli delle vittime di cui al comma 1, riconosciuti, ed ai figli stessi;
  • b)in mancanza, ad altri familiari conviventi, se a carico. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della speciale elargizione e ne comunica le generalita' al prefetto competente per territorio, che provvede all'erogazione previo accreditamento delle somme occorrenti sulla contabilita' speciale della prefettura. Ai soggetti indicati al comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Testo vigente dal 15 novembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-09;628~art1 · fonte del testo

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