All'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche. Al primo comma le parole "non oltre il 30 aprile 1979" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976". Al secondo comma, primo periodo, le parole "non inferiore a 400" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 200". Al medesimo comma il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite e' indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore e' iscritto. Ove in una localita' vi siano piu' sezioni, l'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora cio' non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora cio' sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti".

Testo vigente dal 11 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-04-09;61~art7 · fonte del testo

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