L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, le ambasciate e gli uffici consolari nei Paesi comunitari possono assumere, su autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto fino ad un massimo di 135 unita' ai sensi e per gli effetti del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente ivi previsto, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione". L'onere derivante dell'applicazione del presente articolo nel 1984, valutato in quattro miliardi di lire, fa carico sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

Testo vigente dal 11 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-04-09;61~art15 · fonte del testo

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