Non potranno compiersi mensilmente piu' di 48 ore di servizio straordinario dagli impiegati e 60 dagli, agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

  • a)le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;
  • b)le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;
  • c)le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze o di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro. Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a 96.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art12 · fonte del testo

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