Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

  • a)sottufficiali n. 23.631;
  • b)appuntati e finanzieri n. 37.300. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1› gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1› gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-25;190~art10 · fonte del testo

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