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Miscellanea
Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari
Legge 3 giugno 1949, n. 331
- Aggiornato al
- 30 giugno 1949
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale…
- Art. 2I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo…
- Art. 3Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta; aver…
- Art. 4Salvo il disposto dell'art. 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici…
- Art. 5Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi…
- Art. 6Salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892, il…
- Art. 7Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge.
- Art. 8Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge…
- Art. 9La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
