Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Testo vigente dal 10 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art13 · fonte del testo

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