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Miscellanea
Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei
Legge 6 dicembre 1971, n. 1058
- Aggiornato al
- 4 febbraio 1979
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e…
- Art. 2Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di…
- Art. 3La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terra' contabilita' separate…
- Art. 4La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane…
- Art. 5Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono chiamati…
- Art. 6La presente legge ha effetto dal 1 dicembre 1971.
