Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (10G0222)
- Art. 1 — Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
- Art. 1-bis — (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale). 1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"; b) al comma 5-bis, le parole: "Per l'anno 2010", le parole: "30 settembre 2010" e le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011", "30 settembre 2011" e "per gli anni 2010 e 2011"; c) al comma 5-ter, le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011"; d) al comma 5-quater, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2012"
- Art. 2 — (Consorzi operanti nel settore dei rifiuti). 1.All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011". 2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
- Art. 3 — Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale
- Art. 4 — Entrata in vigore