Comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonche' di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualita' della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonche' enti pubblici. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

  • a)lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
  • b)la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
  • c)lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
  • d)lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
  • e)la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta' locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

Testo vigente dal 11 dicembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194~art13 · fonte del testo

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