Art. 6 — Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti

All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline Con applicazioni professionali di indole geologica. Possono altresi' essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attivita' di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.

Testo vigente dal 28 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art6 · fonte del testo

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