[1]Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali

[2]1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;
  • b)all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato;
  • c)all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio»;
  • d)all'articolo 11:
  • 1)al comma 1, le parole: «in quanto gia' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti: «per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali»;
  • 2)al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»;
  • 3)al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti»;
  • 4)al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
  • e)all'articolo 12:
  • 1)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
  • 2)al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
  • f)all'articolo 13:
  • 1)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;
  • 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo»;
  • 3)al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono soppresse;
  • 4)al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;
  • 5)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
  • g)all'articolo 18:
  • 1)al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
  • 2)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
  • a)viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
  • b)produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente»;
  • h)all'articolo 20:
  • 1)al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;
  • 2)dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
  • a)viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
  • b)produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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