Art. 6 — Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 agosto 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-07-25;127~art6 · fonte del testo

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