Art. 5 — Promozione della lettura a scuola

Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della societa' della conoscenza. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo». Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonche' di quelle gia' disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo':

  • a)promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della societa' RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
  • b)organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3 e' autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Testo vigente dal 10 marzo 2020

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-02-13;15~art5 · fonte del testo

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