In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alla fascia di eta' e alle conseguenti capacita' di apprendimento dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuate nel decreto applicativo dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Testo vigente dal 20 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-04-09;114~art1 · fonte del testo

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