E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno. Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    La l. 21 dicembre 1978, n. 843, istituendo fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita` montane ed agricoltura (art. 48), non impedisce alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale: dette norme, infatti, investono competenze di pertinenza statale, oltreche` regionale. Peraltro, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri, in relazione a materie di competenza regionale, implica la successiva ripartizione di tali fondi tra le Regioni, anche laddove cio` non venga esplicitato, e la liberta` di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziati per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). - cfr. S. nn. 356/1985, 64/1978.

    Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) · Art. 34 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) · Art. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) · Art. 37 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art43 · fonte del testo

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