L'esposizione debitoria alla data del 31 dicembre 1977 - nei confronti degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL - dei comuni e delle province, che abbiano provveduto all'approvazione dei rendiconti 1976 e 1977 ed alla determinazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978 n. 43, viene assunta a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concorrenza del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977, depurato dei residui passivi di cui al comma seguente. A tali fini e' stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 500 miliardi. In conformita' a quanto disposto con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, i comuni deliberano la cancellazione dei residui passivi relativamente alle somme per le quali abbiano rilasciato le attestazioni di cui all'articolo 3, punto 5, del decreto ministeriale 11 marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 27 aprile 1978. A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1979, apposita istanza, corredata dall'elenco delle esposizioni debitorie di cui al primo comma e dalla attestazione da cui risulti l'importo del disavanzo di amministrazione e l'intervenuta approvazione dei rendiconti consuntivi, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario. Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le modalita' per la regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi precedenti. I comuni e le province dovranno utilizzare, con carattere di assoluta priorita', gli eventuali avanzi di amministrazione della gestione di competenza degli anni 1978 e 1979, per il soddisfacimento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e precedenti verso gli altri creditori.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art15 · fonte del testo

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