Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, e' assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno. L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalita' che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il versamento di tale importo, nonche' della quarta trimestralita' di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art12 · fonte del testo

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