Alla commissione di cui al precedente articolo 2 sono affidati i seguenti compiti:

  • a)esaminare se nei traffici marittimi internazionali ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 1, primo comma, lettere a), b) e c), con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi nazionali;
  • b)individuare le misure piu' idonee a tutelare gli interessi marittimi nazionali. Tali misure, ove rivolte a fronteggiare le situazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), devono essere individuate sulla base della reciprocita' di trattamento;
  • c)proporre al Ministro della marina mercantile le concrete misure da adottare a difesa della Marina mercantile italiana;
  • d)fornire al Ministro della marina mercantile i pareri che le verranno richiesti in materia di politica marittima e di interventi per la difesa della Marina mercantile italiana.

Testo vigente dal 10 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-03;69~art3 · fonte del testo

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