Il Commissario straordinario del Governo, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa, determina, entro il limite massimo di cui all'articolo 1, l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti e ne da' comunicazione ai soggetti destinatari, nonche' all'ufficio competente del Ministero della difesa presso il quale sono in corso i procedimenti di liquidazione ordinaria dei danni. I soggetti destinatari, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, possono dichiarare di accettare l'indennizzo ovvero formulare eventuali osservazioni sulla proposta. Il Commissario straordinario decide entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni. L'erogazione dell'indennizzo e' effettuata entro i successivi dieci giorni. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo gli eredi devono presentare al Commissario straordinario la documentazione attestante la relativa qualita' di erede legittimo. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente gia' corrisposte. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 30 dicembre 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-21;497~art4 · fonte del testo

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