Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' istituito il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della Regione Marche, dal sindaco del Comune di Pesaro, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati, valorizza e diffonde in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Gioachino Rossini mediante gli interventi di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere. Il Comitato costituisce un comitato scientifico, composto da non piu' di dieci personalita' di chiara fama, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del comitato scientifico i quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il medesimo comitato elegge il proprio coordinatore. Il Comitato, sulla base degli indirizzi del comitato scientifico, redige un programma delle attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;188~art3 · fonte del testo

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